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Legge 14 settembre 2011, n. 148 - aumento dell'IVA sulle fatture assoggettate a tale imposta, introduzione sanzione accessoria a carico di professionisti iscritti ad albi e liberalizzazioni delle professioni.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la Legge 14 settembre 2011, n. 148 recante :
"Conversioni in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".
L'art. 2, commi da 2bis a 2quarter, del provvedimento prevede L’aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%.
Tale misura riferita alle prestazioni mediche soggette ad IVA trova applicazione dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della Legge indicata in oggetto.
Si segnala inoltre che l’art. 2, comma 5, introduce una sanzione accessoria a carico dei professionisti iscritti in albi ad Ordini professionali.
In particolare la norma prevede che "Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, é disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi". Si dispone inoltre che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo.
Gli atti di sospensione sono comunicati dall'Agenzia dell'Entrate all'Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinchè ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Nel caso in cui tali violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associate di attività professionale la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati.
Si sottolinea che la particolarità della norma derivi dal fatto che la sanzione della sospensione sia comminata direttamente dall'Agenzia dell'Entrate, Organo terzo, rispetto alla gestione del c.d. potere disciplinare devoluto per Legge agli Ordini professionali.
Di fatto non si può non sottolineare che nel caso di specie il Consiglio dell'Ordine diventa un "mero" esecutore, perché dovrà prendere atto di provvedimenti adottati da un altro Ente.
Si rileva che I'art. 3 della L. 148/11 reca disposizioni in materia di liberalizzazioni delle professioni. Di particolare rilievo risulta essere Ia norma di cui all'art. 3, comma 5, che prevede che entro 12 mesi della data di entrata in vigore della Legge 148/11 gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati per recepire i principi dettati della stessa Legge che hanno lo scopo di rendere più moderna Ia regolamentazione delle professioni.
La riforma riguarderà l'obbligo della formazione permanente la cui violazione costituirà illecito disciplinare, l'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, le tariffe minime, che pur rimanendo abolite, dovranno essere prese quale punto di riferimento per la pattuizione tra cliente e professionista, la liberalizzazione con ogni mezzo della pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Le informazioni pubblicitarie dovranno peraltro essere trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli, denigratorie.
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