DECRETO n. 52 del 27.09.2010 recante “Misure di compartecipazione alla spesa sanitaria (pronto soccorso ospedaliero non seguito da ricovero codificato come codice bianco)”.
Approvato integralmento l’allegato n. 1 alla presente
Si stabilisce con decorrenza dal 01.10.2010 e fino al 31.12.2011 che per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione sia stata codificata all’esito della prestazione come codice bianco, gli assistiti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 50 euro, omnicomprensiva delle prestazioni specialistiche erogate. Dal 01. 01.2012 l’i’importo di tale quota fissa ritorna ad € 25,00, secondo quanto disciplinato all’art. 1, comma 7 96,lett. p) della legge finanziaria 2007;
Sono esentate dalla corresponsione di tale quota fissa tutte le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguito da ricovero codificato in uscita come codice bianco a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
Tale quota fissa non è, inoltre, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni e dalle categorie di pazienti individuate nell’ allegato I ; 1. 2.
Le Aziende sanitarie debbono fornire indicazioni, curandone la massima diffusione, sulla possibilità per tutti i pazienti di ricevere prestazioni gratuite per i casi che non rivestono i caratteri di urgenza e gravità, nonché su indirizzi, orari e modalità di accesso alle strutture (studi di MMG e PLS, poliambulatori pubblici, presidi di guardia medica) e altre forme organizzative previste dalla normativa regionale e nazionale ) presso cui poter accedere ad assistenza gratuita;
che i rappresentanti legali delle aziende sanitarie vigilino sull’attuazione della normativa nazionale vigente e sul corretto utilizzo dei codici di triage e sulla riscossione delle quote di compartecipazione.
A tal fine, i rappresentanti legali delle aziende sanitarie dovranno vigilare sul corretto uttlizzo dei codici di triage, monitorando in particolare, il ricorso al codice bianco e al codice verde rispetto all’andamento rilevato nei 72 mesi precedenti l’entrata in vigore del presente provvedimentoe motivando gli eventuali scostamenti.
Dovranno, inoltre, vigilare sull’effettivo incasso delle quote di compartecipazione individuando forme di pagamento improntate alla massima efficienza, stipulando convenzioni con le esattorie comunali per la riscossione delle somme inevase.
Il referto medico andrà consegnato solo dopo aver verificato l’effettivo pagamento della quota di compartecipazione dovuta e verificato la sussistenza dell’esenzione.
Sull’efficacia delle procedure di incasso delle quote di compartecipazione, i rappresentanti legali delle aziende sanitarie relazioneranno all’AGC 19 Piano Sanitario Regionalee Rapporti con le AA.SS.LL., in sede di monitoraggio e verifica trimestrale dei conti.
Gli adempimenti disciplinati al presente punto rappresentano obiettivi primari ai fini della valutazionee della revoca dell’ incarico ai rappresentanti legali; di dare mandato all’AGC 20 Assistenza Sanitaria di individuare, nell’ambito della normativa vigente, in collaborazione con l’amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza, le procedure da attivare finalizzate alla verifica della veridicità delle attestazioni in esenzione in particolare per motivi reddituali.