Notizie per gli Odontoiatri

Modifiche art. 348 del Codice Penale

Cari Colleghi,

Vi comunico che la seconda Commissione Permanente Giustizia del Senato ha approvato in sede referente nella giornata del 4 febbraio u.s. il disegno di legge concernente: Modifiche all’art. 348 del Codice Penale e all’art. 341 del Testo Unico delle leggi sanitarie in materia di esercizio abusivo di una professione”.

Il  provvedimento passerà ora in aula e successivamente dovrà essere approvato anche dalla Camera dei Deputati.

Non vorrei essere troppo ottimista, ma sembra che sul provvedimento, si e finalmente raccolta un’ampia condivisione da parte delle componenti politiche che lascia ben sperare per una definitiva, rapida approvazione del disegno di legge.

Sono state pesantemente aumentate sia le pene detentive sia l’ammontare della multa e la possibilità di confiscare e non più soltanto sequestrare, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per il reato.

E’ ancora da evidenziare che sono state previste sanzioni specifiche particolarmente severe prevedendo modifiche sia all’art. 589 del Codice Penale (omicidio colposo) sia all’art. 590 (lesioni personali colpose) quando questi fatti vengono compiuti nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria.

Cordialmente

Il Presidente

Pietro Nuzzo

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 471, 596 e 730-A

Relazione Orale

Relatore ALBERTINI

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONEPERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 4 febbraio 2014

PER IL DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all’articolo 348 del codice penale e all’articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,in materia di esercizio abusivo di una professione (n. 471)

d’iniziativa dei senatori MARINELLO, RUVOLO, MAZZONI, TORRISI e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013 E PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell’articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio di una professione (n. 596)

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, VILLARI, MUSSOLINI, FASANO, Eva LONGO, DE SIANO, D’ANNA, MILO, RAZZI, COMPAGNA, AMORUSO, GENTILE, VICECONTE, FAZZONE, CALIENDO, CHIAVAROLI, FLORIS, AIELLO, MANDELLI, Giuseppe ESPOSITO e MINZOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Modifiche al codice penale concernenti l’esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell’esercizio abusivo della professione di medico

e odontoiatra (n. 730)


d’iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013

Dei quali  la Commissione propone l’assorbimento nei disegno di Legge n. 471


PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BISINELLA)

su testo ed emendamenti

 

 


14 gennaio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all’articolo 1, comma 1, capoverso Art. 348, terzo comma, la necessità che la condotta punita sia integrata dall’esplicita previsione dall’elemento soggetto del dolo. Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull’emendamento 1.25 parere non ostativo, osservando che sarebbe preferibile prevedere, in una disposizione autonoma rispetto al sistema codicistico, una norma che disponga sulle misure accessorie conseguenti all’esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra;

sull’emendamento 1.0.3 parere non ostativo, osservando che l’inciso iniziale ha carattere ultroneo, in considerazione del principio di irretroattività delle norme di natura penale;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 471

PER  INIZIATIVA DEI SENATORI MARINELLO ED ALTRI

Modifiche all’articolo 348 del codice penale e all’articolo 141 del testo unico delle legge sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

Art. 1.

1. L’articolo 348 del codice penale a sostituito dal seguente:

«Art. 348. – (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale a richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro.

Chiunque, nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Ove l’esercizio abusivo cagioni lesioni personali si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. II professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione è punito con la reclusione fino a due anni,con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro e con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

II reato è aggravato se il consenso della persona offesa a ottenuto con artifici e raggiri o con l’induzione all’errore.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all’esercizio abusivo».

Art. 2.

1. II primo comma dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, a sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie a punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 5.164 euro».


DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché all’articolo 141 del testo unico delle legge sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

Art. 1.

1. Identico:

«Art. 348. – (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».

2. All’articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto  è commesso nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria».

3. All’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il  seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è  della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

.

Art. 2.

1. Identico:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie a punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».

DISEGNO DI LEGGE N. 596
D’INIZIATIVA DEI SENATORI CARDIELLO ED ALTRI

Art. 1.

1. L’articolo 348 del codice penale a sostituito dal seguente:

«Art. 348. — (Abusivo esercizio di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale a richiesta una speciale abilitazione dello Stato, a punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

In caso di condanna, è altresì disposta l’immediata confisca dell’immobile adibito all’abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».

DISEGNO DI LEGGE N. 730
D’INIZIATIVA DEL SENATORE BARANI


1. All’articolo 348 del codice penale dopo le parole: «dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle medico sanitarie di cui al seguente articolo 348-bis».

2. All’articolo 348 del codice penale le parole: «è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro».

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 348-bis. – (Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra) — Chiunque abusivamente esercita la professione di medico-chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro mesi e con la multa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. II condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale».