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Sentenza Corte di Cassazione n.10304/13

Cari Colleghi, vi segnalo la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 10304/13 che pur riguardando l’Ordine degli Avvocati appare di grandissima rilevanza per tutto il mondo delle professioni. In sostanza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione confermano che le disposizioni di cui all’art 2 della Legge n.248/2006 che danno concreta attuazione alle direttive comunitarie sulla libera concorrenza e sulla libera circolazione, non incidono ” < < sul rilievo disciplinare delle modalità e del contenuto con cui la pubblicità informativa è realizzata > > (Cass. S.U. 10 agosto 2012, n. 14368). E nulla autorizza una lettura della normativa comunitaria nel senso che essa consenta la realizzazione della pubblicità professionale anche con modalità classificabili come “pubblicità occulta”o che siano lesive della dignità e del decoro della professione: in verità, nel caso di specie, non è in discussione il “diritto” al libero esercizio di una “pubblicità promozionale” dell’attività professionale, bensì esclusivamente la modalità secondo la quale detta pubblicità sia realizzabile nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti”. Ancora una volta quindi viene confermato il ruolo e le funzioni disciplinari degli Ordini per quanto concerne la pubblicità delle attività professionali che può essere realizzata soltanto nell’ambito di precisi e specifici limiti deontologici di cui l’Ordine stesso è il garante.

Cordiali saluti

Il Presidente Pietro Nuzzo