Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi — autocertificazione — studi medici e odontoiatrici e ordini provinciali
— scadenza temporale del 30 giugno 2012.
Si ritiene opportuno comunicare che a far data dal 1° di luglio 2012 le autocertificazioni dell'effettuazione della valutazione dei rischi
non saranno piu valide e il datore di lavoro dovrà quindi elaborare un documento di valutazione dei rischi anche se nello studio
professionale vi sia un numero di lavoratori fino a 10.
L'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni a integrazioni recante "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi"
prevede che "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma , lettera f).
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi".
Si rileva che ad oggi si riscontra un palese ritardo in merito alla emanazione da parte della Commissione consultiva permanente per Ia salute e sicurezza sul lavoro
di cui atl'art. 6 del D.Lgs. 81/08 delle procedure standardizzate sopraccitate, ne è stata ancora prevista I'emanazione di un provvedimento che
proroghi il termine del 30 giugno 2012.
Pertanto, nell'auspicare che possa intervenire una proroga che sarà prontamente segnalata, si rileva il carattere
preventivo di tale comunicazione per far si che coloro che abbiano
effettuato l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi valutino l'opportunità
di attivarsi al fine di elaborare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 da tenersi all'interno
degli studi professionali. In pratica si deve ritenere,
che in assenza di una proroga del termine del 30 giugno 2012 e della pubblicazione delle procedure standardizzate sopraccitate,
per i datori di lavoro non sarà più sufficiente avere l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione
dei rischi, ma dovranno avere il documento di valutazione dei rischi.
Tutto ciò ovviamente anche al fine di evitare l'applicazione dell'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08 che risulta essere particolarmente gravoso; infatti per Ia mancata effettuazione ed elaborazione dei documento di valutazione
dei rischi il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro .