ONAOSI - Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani

GLI ISCRITTI

Sono iscritti e quindi contribuenti obbligatori tutti i medici-chirurghi, i medici-veterinari e i farmacisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le altre pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici e militari.

Il contributo ONAOSI viene detratto dalla busta paga. Sono invece contribuenti volontari i medici-chirurghi, i medici-veterinari, i farmacisti e gli odontoiatri liberi professionisti, convenzionati o dipendenti privati nonché gli odontoiatri dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le altre pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici e militari che facciano domanda di iscrizione.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dall’ordinamento vigente e hanno diritto alle prestazioni e/o servizi previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

Il contributo è variabile, può consultare gli uffici dell’Ordine per informazioni relative all’anno in corso.

Hanno titolo alle prestazioni dell’Opera:

a) gli orfani dei sanitari contribuenti obbligatori iscritti alla data del decesso;

b) gli orfani dei sanitari contribuenti volontari iscritti alla data del decesso e che abbiano regolarmente versato il contributo per almeno due anni consecutivi;

c) gli orfani dei sanitari, non iscritti alla data del decesso, che abbiano versato il contributo obbligatorio o volontario per almeno 25 anni e che abbiano interrotto il servizio o la professione da cui derivava il requisito della contribuzione;

d) i figli dei sanitari iscritti e dichiarati totalmente inabili all’esercizio della professione durante il periodo della contribuzione obbligatoria o volontaria;

e) i figli dei sanitari contribuenti obbligatori cessati dal servizio anche per dimissioni volontarie con diritto di trattamento di quiescenza relativo al servizio svolto e che abbiano un minimo di 30 anni di servizio effettivo e un minimo di 60 anni di età;

f) i figli di sanitari contribuenti volontari che abbiano versato il contributo annuale per almeno 30 anni e che abbiano un minimo di 60 anni di età.

Possono accedere ai servizi a pagamento i figli di sanitari viventi, contribuenti obbligatori o volontari, gli stessi contribuenti e i loro coniugi secondo le modalità e condizioni previste dal regolamento.

Hanno titolo preferenziale nell’assistenza, sia in termini economici che in termini di priorità nella accoglienza ai servizi dell’Ente, i figli dei sanitari contribuenti obbligatori e di quelli volontari gli orfani dell’altro coniuge, nonché i portatori di handicap; in questi casi il Consiglio di Amministrazione può disporre, nei limiti di bilancio, condizioni di particolare favore.