Rassegna Stampa

DIREZIONE DEI SERT: MEDICINA INTERNA E MALATTIE INFETTIVE VALGONO PER RICONOSCIMENTO D’ANZIANITA’

Il Tribunale di Chieti condanna un medico  al pagamento delle differenze retributive relative al diritto di essere inquadrata come dirigente medico di 2^ livello presso il Ser.T (servizio tossicodipendenze) della stessa città (ai sensi della L. n. 45 del 1999). Ha spiegato la Corte territoriale che il medico non possedeva, alla data di entrata in vigore della L. n. 45 del 1999, il requisito dell’anzianità di servizio di almeno sei anni presso una struttura dei Ser.T o in strutture equipollenti del servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per cui non ricorrevano le condizioni di legge per il rivendicato inquadramento
L’erroneità risiederebbe nel fatto che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che le strutture denominate “Ser.T” (servizi per le tossicodipendenze) erano state istituite col D.M. n. 444 del 1990, al quale aveva fatto seguito il D.M. del 10 dicembre 1991 che aveva previsto i criteri per far rientrare la disciplina medica in esame in quelle già esistenti, indicando anche le discipline equipollenti ed affini, tanto che nella tabella “A”, per la medicina delle farmacotossicodipendenze, figurava la medicina interna tra quelle indicate come equipollenti, così come nella tabella “B” figurava quella delle malattie infettive.