Si segnala che l’INPS ha emanato, in data 02/05/2017, la Circolare n. 79, avente ad oggetto “Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia”.
In riferimento alla data di prognosi indicata dal medico certificatore si rileva che, qualora quest’ultima subisca variazioni in ragione del decorso più lento o più rapido dell’evento morboso, è onere del dipendente richiedere ed onere del medico certificatore provvedere per l’aggiornamento del sistema telematico tramite l’invio di ulteriore certificazione attestante la nuova data di prognosi.
Nella circolare si ribadisce, inoltre, che “l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare — salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione – per i medici dipendenti da strutture pubbliche 0 per i medici convenzionati. Pertanto, si invitano le Strutture territoriali Inps che riscontrino situazioni di inadempienza, come sopra evidenziate, a segnalarle alle Aziende Sanitarie Locali per competenza”.
Si sottolinea che l’art. 55-septies del D.Lgs. 165/Oi e s.m.i. (Controlli sulle assenze) prevede al comma 2 che “in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’|stìtuto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, …omissis… Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione al|’indirizzo di
posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo”. Il comma 4 dispone che “l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica, concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2, costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti 0 accordi collettivi. Affinché si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l’elemento oggettivo
dell’inosservanza a l’obbIigo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento”.