Il Dpcm con i nuovi Livelli di assistenza ridisegna completamente il tema appropriatezza. Le prestazioni sottoposte alle ‘condizioni di erogabilità’ scendono (per ora) a circa 40 (soprattutto test genetici) dalle 200 previste dal decreto del 2015. Ma in ogni caso servirà un’intesa Stato-Regioni. E poi c’è attesa per l’accordo tra la Fnomceo e il Ministero della Salute per quanto riguarda i medici.
Con i nuovi Lea cambia tutto in merito all’appropriatezza prescrittiva. Con l’approvazione del Dpcm andrà infatti in soffitta il famigerato decreto appropriatezza che tante polemiche ha creato con le sue circa 200 prestazioni per cui erano stati messi paletti a medici e cittadini. Le prestazioni per cui ci saranno condizioni di erogabilità scendono a circa 40 (riguarderanno per ora alcune radioterapie, i test genetici e poco altro mentre non ci sono più per esempio per le risonanze del ginocchio) mentre per le altre vi saranno delle indicazioni prescrittive. Ma la partita non finirà qui, nei Lea si prevedono infatti altre intese Stato-Regioni per modificare indicazioni di erogabilità di altre prestazioni.
A specificarlo è il comma 2 dell’art. 63 del Dpcm sui Lea che specifica come “le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 22 luglio 1996 recante “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” e il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”.
E in questo senso è molto atteso anche l’accordo tra la Fnomceo e il Ministero della Salute che dovrà disciplinare la materia in modo da garantire al medico autonomia e responsabilità, tutelando il rapporto fiduciario ed evitando accertamenti inutili e ridondanti.
Ma cosa cambia? A spiegarlo molto bene su Fimmg notizie è il segretario provinciale di Bergamo del Sindacato Guido Marinoni. “In pratica le “condizioni di erogabilità”, cioè le situazioni in cui la prescrivibilità, e quindi la rimborsabilità a carico del SSN, sarà limitata a specifiche situazioni, per la quali dovrà essere apposta una nota sulla ricetta, saranno pochissime: in pratica alcune prestazioni di medicina nucleare, i test genetici e poco altro”.
“Le altre – spiega Marinoni – saranno “indicazioni di appropriatezza prescrittiva”. Il medico non dovrà riportare alcuna nota, ma sarà sufficiente l’espressione del quesito diagnostico, importante anche per comunicare con il collega che erogherà la prestazione”.
Inoltre “il medico non sarà vincolato al caso singolo, ma potrà adattare le indicazioni delle linee guida alle reali condizioni del paziente, risultando così salvaguardata l’autonomia professionale. Le indicazioni di appropriatezza prescrittiva costituiranno certamente un parametro di riferimento per le attività di verifica del comportamento prescrittivo generale del medico, che saranno previste dai contratti dei medici dipendenti e dalle convenzioni, ma non si tratterà qui di entrare nel merito della singola prescrizione, bensì di verificare l’aderenza complessiva del medico alle evidenze scientifiche. Tutto questo entrerà in vigore con il DPCM sui nuovi LEA, la cui bozza prevede l’abrogazione del “Decreto Appropriatezza” del 9 dicembre 2015”.
fonte
quotidianosanità.it