Commissione CAO

La Commissione Odontoiatrica: Istituzione

 

 “In seno ai Consigli direttivi degli Ordini Provinciali ed al Comitato Centrale della Federazione Nazionale sono istituite apposite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali”.

Così recita testualmente l’art. 6, comma 8 della Legge n. 409 del 24 luglio 1985, che prescrive l’”Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria” e detta le “ disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee”.

In particolar modo con la legge citata il legislatore ha inteso istituire formalmente la professione di odontoiatra, esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato. L’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono così, di conseguenza, la denominazione di “Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri” e di “Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri aumentando rispettivamente di due membri iscritti all’Albo degli Odontoiatri la composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato Centrale della Federazione nazionale.

Si vengono a configurare, quindi, due nuovi organi collegiali in seno ai Consigli Direttivi degli Ordini provinciali. La legge, infatti, prevede due “commissioni”, costituite, una, da componenti medici e, l’altra, da componenti odontoiatri, iscritti ai rispettivi albi professionali. La commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri è composta dai cinque sanitari che durante le elezioni abbiano conseguito il maggior numero di voti, ed elegge, nel proprio seno, il Presidente.

Il motivo dell’istituzione di tale commissione sta nella volontà del legislatore, di assicurare anche alla componente professionale odontoiatrica, pur all’interno di un unico Ordine, ambiti specifici di autogoverno in particolare per la materia disciplinare e conciliativo-tariffaria. I designati tuttavia continuano a rappresentare l’Ordine nel suo insieme, oltre che la categoria interessata.