Ordine

Delibera del 12-01-2010 TAR Emilia sulla Pubblicità Sanitaria

Con la pronuncia 12 gennaio 2010, n. 16 il T.A.R. emiliano sancisce l’ illegittimità della delibera con cui un Ordine professionale ha intimato ad alcune società di cessare le iniziative pubblicitarie intraprese in merito alla loro attività professionale in ambito odontoiatrico.

A fondamento del proprio potere inibitorio della pubblicità, l’Ordine richiama l’articolo 2, comma 1, lettera b) del d.l. 223/2006 (c.d. decreto Bersani 1), convertito in legge 248/2006, nonché il Codice di deontologia medica, le relative guide in merito di pubblicità informativa sanitaria, nonché le note esplicative elaborate dall’Ordine stesso I giudici bolognesi, in primis, respingono l’eccezione sollevata dalla difesa dell’ amministrazione, concernente la natura giuridica dell’ Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e specificano che gli Ordini professionali non costituiscono Autorità Indipendenti – con conseguente dimidiazione dei termini per il deposito del ricorso in caso d’impugnativa dei loro atti – bensì sono qualificabili come enti esponenziali degli interessi di categoria, ancorché dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale, operanti sotto la vigilanza del Ministero competente.

 L’impugnativa degli atti degli Ordini professionali, pertanto, rimane assoggettata al rito ordinario. Per quanto concerne il merito del ricorso, il G.A. ricorda che l’art. 2, lettera b) del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006, ha abrogato, dalla data della sua entrata in vigore, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall’Ordine. Ciò in ossequio ai principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi.

 La sentenza in rassegna ha precisato che la norma de qua ha comportato l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali, tra l’altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa, tra cui anche la legge n. 175 del 1992 che, in precedenza, disciplinava la pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie. Ciò senza comportare alcun vuoto normativo di tutela, in quanto i decreti legislativi n. 145/2007 e 146/2007 – che recepiscono le direttive comunitarie 2006/114/CE e 2005/29/CE e introducono una nuova disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa (modificando il decreto legislativo n. 206/2005 – Codice del consumo) e delle pratiche commerciali sleali – affidano all’AGCM il potere di avviare i procedimenti ispettivi, su segnalazione ed anche d’ufficio, e di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Sicché, in capo all’Ordine professionale, residua soltanto un potere di verifica della veridicità del contenuto della pubblicità al fine di effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti . Il Collegio, inoltre, ritiene che ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 1 , lettera b) del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006, non sia possibile differenziare, sotto il profilo della pubblicità, l’attività dei singoli professionisti, ai quali sarebbe consentita la pubblicità e quella delle attività professionali svolte in forma societaria – oggi consentita – per le quali rimarrebbe il divieto di pubblicità ed il potere inibitorio dell’Ordine competente.

 Tale differenziazione non sussiste nel quadro normativo vigente, non è prevista dal D.L. 223/2006 citato, e sarebbe in contrasto proprio con il principio comunitario di libera concorrenza al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato che costituiscono le finalità della recente normativa sopra indicata. (Altalex, 25 gennaio 2010. Nota di Francesco Logiudice)