Bollettino Caserta Sanitaria Indicazioni utili da sapere per l'Esercizio della Professione Notizie per gli Odontoiatri Notizie per i Medici-Chirurghi

DISPOSIZIONI REGOLATORIE PER L’APERTURA DI STUDI MEDICI

Il presente lavoro ha lo scopo di fornire ai colleghi delle indicazioni di massima sulle normative che regolano l’apertura di uno studio medico ed ambulatorio. Essendo, però, ipotizzabili modifiche o interpretazioni diversificate è sempre opportuno verificarne la concreta attuazione presso gli organismi competenti.

Una prima distinzione va fatta tra uno studio medico ed ambulatorio medico.

Lo studio medico è l’ambiente in cui svolge la propria attività il professionista abilitato ed è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Questa definizione non è prevista da una specifica norma di legge, ma è una elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.

La differenza fra lo studio medico e l’ambulatorio è rappresentata dal fatto che nello studio medico prevale l’apporto del professionista rispetto ad ogni altro fattore produttivo, mentre per ambulatorio si intende un ambiente in cui esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi assimilabile al concetto di impresa, per cui l’apporto del professionista è soltanto uno degli elementi che ne fanno parte. Al concetto di ambulatorio è assimilabile quello di “struttura sanitaria”, intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell’impresa.

Le differenze suddette hanno risvolti dal punto di vista amministrativo, in particolare lo studio medico non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione, proprio perché l’elemento principale ed esclusivo del suo funzionamento è il professionista, il quale è in possesso dell’abilitazione a svolgere la professione di medico chirurgo. Viceversa, l’ambulatorio o la struttura sanitaria hanno bisogno, per poter funzionare, di una apposita autorizzazione, in quanto si tratta di un’organizzazione complessa di lavoro, beni e servizi.

Proprio in virtù del concetto di cui sopra per molti anni agli studi medici non è stato imposto alcun obbligo autorizzativo, in quanto non rientranti fra le strutture soggette ad autorizzazione ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Tuttavia, a seguito della riforma sanitaria del 1999, è stata prevista la necessità dell’autorizzazione per gli studi medici ove si eseguono prestazioni di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente.

La definizione dei requisiti e degli standard è stata attribuita alla competenza delle Regioni. Per quello che riguarda la regione Campania dal 1 gennaio 2020  per aprire un studio medico è stata adottata una semplificazione contenuta nel Decreto DCA N. 107, in BURC n. 79 del 20.12.2019, di rettifica del precedente DCA 99/19. (aggiungere il decreto in allegato).

 

Questi i principali punti: 

1) Sburocratizza la procedura di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, attraverso la segnalazione certificata di inizio attività, che consentirà di aprire lo studio medico immediatamente dopo la presentazione della SCIA al Comune territorialmente competente. L’Azienda sanitaria locale effettua la verifica dei requisiti su tutti gli ambulatori e gli studi che presentano la SCIA e comunica gli esiti della verifica al Comune entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA stessa. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della SCIA, la verifica si intende effettuata con esito positivo.

2) Prevede le STP, Società Tra Professionisti, svincolandole dal fabbisogno regionale delle prestazioni.

3) Prevede lo “studio polimedico”, quale sede nella quale più professionisti, anche di discipline specialistiche diverse, esercitano la propria attività professionale in maniera autonoma e indipendente dagli altri, utilizzando la stessa unità immobiliare, condividendo alcuni servizi, in particolare la sala d’attesa ed i servizi igienici. Il locale dove si svolge l’attività di studio polimedico è privato, non aperto al pubblico. Non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario. (n.d.r. ogni professionista provvederà alla propria SCIA, nel rispetto dei requisti ex DGRC 7301/2001 previsti per la propria attività specialistica).

4) Stabilisce che l’attività degli studi medici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica può essere esercitata in forma libera (n.d.r. non richiede la SCIA).

5) Precisa che lo studio medico, o di altra professione sanitaria ed STP è la sede in cui il professionista, singolo, esercita personalmente ed in regime di autonomia l’attività sanitaria. Il locale dove si svolge l’attività di studio professionale è privato, non aperto al pubblico.

6) Indica le prestazioni cui sarà possibile avvalersi della SCIA, i cui criteri sono di seguito indicati:

  1. non apertura delle sierose;
  2. rischio statisticamente trascurabile di malattie infettive;
  3. rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;
  4. previsione di non significativo dolore post-procedura.

7) Prevede la modulistica per presentare la SCIA.

8) Riepiloga puntualmente i requisiti per studio medico già previsti dalla DGR Campania 7301/2001

 

Tutte le strutture sanitarie non ricomprese nel citato decreto, soggiacciono alle procedure dell’Autorizzazione alla Realizzazione e successivamente all’Autorizzazione all’Esercizio secondo i procedimenti amministrativi previsti dalla DGRC n. 7301/2001 e, per alcune tipologie di funzioni sanitarie, dalle innovazioni della norma speciale di settore. (inserire allegato DGRC n. 7301/2001 ).

 

A CURA DI:  Dr. Antonio Iodice, Dr. Emanuele Spina