Ordine

LEGGE 4 agosto 2006, n.248 Conversione in legge del Decreto Bersani

LEGGE 4 agosto 2006, n.248 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.

 (GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n.183)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

 Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi’ 4 agosto 2006.

 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze Bersani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Mastella Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223

All’articolo 1: dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita’ agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione”.

All’articolo 2: al comma 1, lettera a), le parole: “la fissazione di tariffe obbligatorie” sono sostituite dalle seguenti: “l’obbligatorietà’ di tariffe”; al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita’ informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche’ il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita’ del messaggio il cui rispetto e’ verificato dall’ordine”; al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: “c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa’ di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attivita’ libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo’ partecipare a piu’ di una societa’ e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu’ soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita’”; al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita’ professionali”; dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis.

All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali””.