Leggi e Decreti-legge

D.Lgs. 17 agosto 1999,n.368

Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,certificati e altri titoli

TITOLO I Campo di applicazione

Art.1. Il presente decreto si applica alle attività di medico chirurgo esercitate in qualità di dipendente o libero-professionista.

TITOLO II Reciproco riconoscimento dei titoli

CAPO I Diplomi,certificati e altri titoli di medico chirurgo

Art.2. 1.I diplomi,certificati e altri titoli di medico chirurgo,rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all’articolo 18 ed elencati nell’allegato A,sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l ’accesso all’attività di medico chirurgo, dipendente o libero-professionista.

D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 2.L ’elenco di cui all’allegato A,è aggiornato e modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.

CAPO II Diplomi,certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista comuni a tutti gli Stati membri e propri di due o più Stati membri

Art.3. 1.I diplomi,certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista,comuni a tutti gli Stati membri, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all’articolo 20 ed elencati nell’allegato B,sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi,certificati ed altri titoli di specializzazione rilasciati in Italia per l ’accesso all’attività di medico chirurgo specialista, dipendente o libero-professionista. 2.I titoli di cui al comma 1 e le denominazioni corrispondenti sono indicati nell’allegato B. 3.L ’elenco di cui all’allegato B è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.

Art. 4. 1.I diplomi,certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista,comuni a due o più Stati membri e rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all’articolo 20 ed elencati nell’allegato C,sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi di specializzazione rilasciati in Italia per l ’accesso all’attività di medico chirurgo specialista,dipendente o liberoprofessionista. 2.I titoli di cui al comma 1 e le denominazioni corrispondenti sono indicati nell’allegato C.

D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 3.L ’elenco di cui all’allegato C è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.

Art.5 1.I cittadini degli Stati membri in possesso del riconoscimento di cui all’articolo 2,che intendono conseguire uno dei diplomi di specializzazione,che non figurano negli allegati B e C o che,pur menzionati nell’allegato C, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza,possono concorrere all’ammissione alle scuole di specializzazione italiane,alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente,previa verifica dei requisiti.

2.I cittadini degli Stati membri,che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di medico specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere,possono ottenere il riconoscimento,in tutto o in parte,dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma,certificato o altro titolo di studio rilasciato dall’Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza. I titoli sono valutati anche in funzione del carattere ufficiale che rivestono nel Paese di origine o di provenienza.

3.La valutazione dei periodi di formazione è effettuata,su proposta del Ministero della sanità e del Ministero dell’università,della ricerca scientifica e tecnologica,dai competenti organi accademici che determinano la durata e i contenuti del periodo di formazione complementare.

4.L ’ammissione di cui ai commi precedenti è concessa,previo superamento delle prove selettive,anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione richiesto.

5.Le Università comunicano annualmente al Ministero della sanità il numero dei cittadini ammessi ai benefici di cui al presente articolo con l’indicazione dello Stato membro di origine o di provenienza e del corso di specializzazione cui sono stati ammessi,nonché l ’elenco dei cittadini che ancorché ammessi ai sensi del comma 2,hanno conseguito il titolo di medico chirurgo specialista.

CAPO III Diritti acquisiti

Art.6. 1.I diplomi,certificati o altri titoli di medico rilasciati dagli Stati di origine o provenienza che comprovino una formazione non rispondente all’insieme delle esigenze minime di formazione di cui all’articolo 18 sono ammessi al riconoscimento di cui all ’articolo

2 se: a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1 ° gennaio 1981 per la Grecia,1 ° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l ’Austria, Svezia e Finlandia; b) sono accompagnati da un attestato,rilasciato dalle Autorità competenti,dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato.

2.I diplomi,certificati o altri titoli di medico specialista rilasciati da altri Stati membri che non rispondono ai requisiti di cui all’articolo 20,sono ammessi al riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4 se: a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1 ° gennaio 1981 per la Grecia,al 1 ° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo,al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l ’Austria,Svezia e Finlandia; b) sono accompagnati da un attestato,rilasciato dalle Autorità competenti,da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista nell’allegato E.

Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta,prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo,una durata minima di formazione inferiore a quella prevista nell’allegato E,per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C,la differenza è determinata in base alla durata minima di formazione.

3.I diplomi,certificati e altri titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che figurano,per lo Stato membro che li ha rilasciati,negli allegati A, B e C,sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle Autorità competenti nel quale è attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.

4.I diplomi,certificati e altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell’ex Repubblica Democratica Tedesca,che non risponde a tutti i requisiti di cui all’articolo 18 sono riconosciuti in Italia se: a)sanzionano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990; b)danno diritto all’esercizio dell’attività di medico chirurgo in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorità competenti tedesche e indicati nell’allegato A,lettera c); si accompagnano ad un certificato rilasciato dalle Autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell’attestato.

5.I diplomi,certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell’ex Repubblica Democratica Tedesca e che non posseggono i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 20,sono riconosciuti in Italia se: a)attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992; b)permettono l ’esercizio,quale medico specialista,della corrispondente attività in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorità competenti tedesche ed indicati negli allegati B e C; c)si accompagnano ad un certificato,rilasciato dalle Autorità competenti tedesche,attestante l’esercizio,in qualità di medico specialista,dell’attività corrispondente per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione di cui all’articolo 20 e quella acquisita nel territorio tedesco.

CAPO IV Uso del titolo professionale e di formazione

Art.7. 1.I cittadini degli Stati membri che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli 2,3 e 4 usano rispettivamente il titolo di «medico chirurgo » e «medico chirurgo specialista in..» e fanno uso delle relative abbreviazioni. 2. Il titolo professionale di cui al comma 1 può essere accompagnato dal titolo di formazione corrispondente,come indicato negli allegati A,B e C,nella lingua dello Stato di origine o di provenienza seguito dal nome e luogo dell’università o istituzione che ha rilasciato tale titolo nello Stato di origine o di provenienza. 3.Il Ministero della sanità indica le modalità di utilizzo del titolo di formazione di cui al comma 2 nel caso in cui il titolo di formazione possa essere confuso con un titolo che richieda in Italia una formazione maggiore che il titolare non ha compiuto o che dia possibilità di una attività diversa da quella prevista dal Paese in cui il titolo è stato conseguito .

CAPO V

Diritto di stabilimento

Art.8. 1.I cittadini di uno Stato membro che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli 2,3 e 4,si iscrivono all’albo dei medici chirurghi e medici chirurghi specialisti della provincia in cui hanno stabilito la propria residenza o domicilio professionale e sono soggetti a quanto previsto dalle normative nazionali in relazione all’esercizio dell’attività professionale.

2.L ’iscrizione di cui al comma 1 è condizionata alla presentazione della certificazione rilasciata dall’Autorità competente del Paese di origine o di provenienza nella quale deve essere specificato che non vi è in atto una inabilitazione temporanea o definitiva per l ’esercizio della professione.

3.Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all’attività di cui trattasi,deve essere richiesto un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza,un documento equipollente rilasciato da una Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza.

4.Qualora il Ministero della sanità venisse a conoscenza di fatti gravi e specifici,avvenuti fuori dal territorio italiano anteriormente allo stabilimento dell’interessato in Italia,che potrebbero avere conseguenze per l ’esercizio della relativa attività professionale,informa lo Stato di origine o di provenienza che esamina la veridicità dei fatti.Le autorità di tale Stato decidono della natura e dell ’ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano al Ministero della sanità quali conseguenze esse ne traggono nei confronti dei certificati o dei documenti da esse rilasciati.

In caso di conferma della veridicità dei fatti il Ministero della sanità ne dà comunicazione alla Federazione degli ordini dei medici chirurghi per l ’adozione dei relativi provvedimenti.Le informazioni tra-smesse in questo caso sono coperte dal segreto d ’ufficio.

Art.9. 1.I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea che abbiano ottenuto l ’iscrizione all’albo professionale hanno gli stessi diritti e sono soggetti agli obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti dalla normativa nazionale. 2. Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni si applica la normativa vigente in Italia. 3.L ’ordine dei medici chirurghi comunica al Ministero della sanità tutte le sanzioni che incidono sull’esercizio professionale.Il Ministero della sanità comunica allo Stato di origine o di provenienza dell’interessato le sanzioni disciplinari adottate.Le informazioni sono coperte dal segreto d ’ufficio. 

Art.10. 1.Qualora,per l ’accesso ad una delle attività di medico chirurgo o per il suo esercizio,fosse richiesto dalla normativa nazionale un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica,per i cittadini degli Stati membri è riconosciuta sufficiente la presentazione dello stesso documento richiesto nello Stato membro d ’origine o di provenienza.Ove non sia previsto,lo stesso attestato deve essere rilasciato dall’Autorità competente.

 Art.11. 1.All’atto della presentazione della domanda i documenti di cui all’articolo 10 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Art.12. 1.La procedura di ammissione del beneficiario all’accesso ad una delle attività di medico chirurgo deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell’interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare indispensabili per la relativa istruttoria ovvero necessarie a seguito di eventuale ricorso proposto alla fine della procedura stessa.Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi. Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine,il Ministero della sanità prosegue la procedura di riconoscimento.

Art.13. 1.Nel caso in cui per l ’accesso all’esercizio ad una delle attività di medico chirurgo sia richiesta la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri agli interessati è proposta una formula appropriata ed equivalente.

CAPO VI

Prestazioni di servizi

Art.14 1.Per le prestazioni in Italia di servizi,con carattere occasionale,di medico chirurgo o medico chirurgo specialista,i cittadini degli Stati membri sono dispensati dall’iscrizione all’ordine professionale e sono soggetti ai relativi diritti e doveri previsti dalla normativa vigente e sono sottoposti alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo fiscale così come previsto dall’ordinamento italiano. 2.Le prestazioni di cui al comma 1 sono subordinate al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità ed esercizio di attività libero-professionali. 3.Di ogni eventuale provvedimento adottato in caso di violazione o inottemperanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,è data tempestiva comunicazione all’Autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.

Art.15. 1.Il medico o medico specialista cittadino di altri Stati membri dell’Unione Europea,che intende erogare prestazioni occasionali,deve essere autorizzato dal Ministero della sanità in via preventiva. 2.L ’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione,da parte dell’interessato,di apposita richiesta in lingua italiana con l ’indicazione della motivazione giustificante le prestazioni di cui al comma 1 e corredata di: a)indicazione dell’ordine dei medici chirurghi corrispondente alla provincia nella quale intende erogare la prestazione; b) certificazione relativa all’attività medica legalmente esercitata nello Stato di origine o provenienza; c)certificazione della competente Autorità del Paese di origine o provenienza che garantisca il possesso dei titoli o diplomi richiesti; d)indicazione del domicilio durante la permanenza in Italia. 3.In caso di urgenza,la richiesta motivata di autorizzazione deve essere presentata subito dopo l ’effettuazione della prestazione e comunque entro il termine di quindici giorni. 4.La documentazione di cui al comma 2,lettere b)e c),deve essere di data non anteriore ai dodici mesi dalla data della richiesta. 5.In caso di ulteriori prestazioni nella stessa provincia e nello stesso luogo,entro un anno a far data dalla prima richiesta,è sufficiente notificare il motivo e la data delle prestazioni stesse. OMCEO CASERTA D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 6.Il Ministero della sanità dà comunicazione delle autorizzazioni rilasciate all’ordine dei medici chirurghi competente,per l ’iscrizione in apposito elenco.

CAPO VII

Disposizioni comuni

Art.16. 1.Il Ministero della sanità e la Federazione nazionale medici chirurghi diramano le informazioni utili e necessarie a far sì che i cittadini di cui agli articoli 2,3 e 4 conoscano adeguatamente le condizioni per l ’accesso alla professione medica e la relativa legislazione. 2.L ’attestato di cui all’articolo 15,comma 2,lettera b),è rilasciato dal Ministero della sanità,dopo gli opportuni accertamenti,a richiesta dei medici chirurghi iscritti agli ordini provinciali nazionali. 3.Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 2 vengano privati in tutto o in parte,definitivamente o temporalmente del diritto ad esercitare la professione di medico chirurgo,il Ministero della sanità provvede a ritirare l ’attestato di cui al comma 2,se già rilasciato.

Art.17. 1.In casi di dubbio fondato il Ministero della sanità richiede all’Autorità competente di un altro Stato membro conferma della veridicità e autenticità dei diplomi,certificati o altri titoli,rilasciati in detto Stato membro,nonché conferma dell’osservanza di tutti i requisiti di formazione previsti al Titolo II e al  Titolo III.

TITOLO III Formazione CAPO I

Condizioni di formazione dei medici chirurghi

Art.18. 1.La formazione di medico chirurgo comprende: a)adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l ’arte medica,nonché una buona comprensione dei metodi scientifici,compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche,alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati; b)adeguate conoscenze della struttura,delle funzioni e del comportamento degli esseri umani,in buona salute e malati,nonché dei rapporti tra l ’ambiente fisico e sociale dell’uomo ed il suo stato di salute; c)adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche,dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia,nonché della riproduzione umana; d)adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale. 2. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università.

Art.19. 1.Resta impregiudicata, per il Ministero della sanità,la facoltà di consentire sul territorio italiano e secondo le normative vigenti,l ’accesso all’attività di medico chirurgo e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati e altri titoli,non conseguiti in uno Stato membro. CAPO II Condizione e formazione dei medici specialisti 

Art.20. 1.La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C,risponde ai seguenti requisiti: a)presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all’articolo 18; b)insegnamento teorico e pratico; c)formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti; d)formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti; e)partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione,alle attività e responsabilità proprie della disciplina. 2.Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo. 3.La durata minima della formazione specialistica non può essere inferiore a quanto indicato nell ’allegato D.

TITOLO IV CAPO I Formazione specifica in medicina generale

Art.21. 1.Per l ’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del Decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,serie generale n.267 del 14 novembre1988 e del DLgs 8 agosto 1991,n. 256.

Art.22. 1.Le denominazioni dei diplomi,certificati o altri titoli comprovanti la formazione specifica di medicina generale sono quelli indicati nell’allegato E.

Art.23. 1.I cittadini di uno Stato membro in possesso di diplomi,certificati o altri titoli di cui all’articolo 22,se riconosciuti,utilizzano in Italia il corrispondente titolo professionale e la relativa abbreviazione in lingua italiana.

Art.24. 1.Il diploma di cui all’articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di due anni ed è riservato ai laureati in medicina e chirurgia,abilitati all’esercizio professionale e non ai possessori di diploma di specializzazione di cui all’articolo20,o di diploma di formazione specifica in medicina generale o di dottorato di ricerca.

2.Il corso,comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attività didattiche pratiche e teoriche.Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte degli assessorati regionali alla sanità,conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della sanità.

3.Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l ’esercizio di attività libero professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.La frequenza del corso non comporta l ’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale,né con i medici tutori.

4.Il medico iscritto ai corsi di cui al comma 1,ove sussista un rapporto di pubblico impiego,è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio,in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

 5.Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia,sospendono il periodo di formazione,fermo restando che l ’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla Legge 30 dicembre 1971, n.1204,e successive modificazioni, nonché quelle sull’adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986,n.958,e successive modificazioni .6.Non determinano interruzione della formazione,e non devono essere recuperate,le assenze per motivi personali,preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore,che non superino trenta giorni complessivi nell’anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio.

Art.25. 1.Le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ogni anno l ’entità del contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi,anche sulla base delle previsioni relative all’assegnazione di zone carenti di assistenza primaria.

2.Il bando di concorso per l ’ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale è emanato con decreto del Ministro della sanità,entro il 28 febbraio di ogni anno.

3.Il concorso consiste in una prova scritta,soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica,unica su tutto il territorio nazionale,che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanità e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma.

4.Del giorno e dell’ora della prova scritta è data comunicazione ai candidati,almeno trenta giorni prima della prova stessa,a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – «Concorsi ed esami ».Del luogo della prova scritta e dell’ora di convocazione dei candidati,è data comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma.

5.Nel caso di costituzione di più commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione,fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione,in base alla località di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.