Notizie per gli Odontoiatri

Esercizio Abusivo della Professione : Comunicazione del Presidente Nuzzo

 

Cari Colleghi,

ritengo necessario evedenziarVi la sentenza della sezione VI penale della Corte di Cassazione n. 42174 del 23/10/2012 che chiarisce in modo definitivo la corresponsabilità nel reato di esercizio abusivo della professione del direttore sanitario che consenta o agevoli lo svolgimento di un’attività professionale per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dallo Stato.

Come è a vostra conoscenza le sentenze della Corte di Cassazione pur non costituendo fonte di legge, chiariscono aspetti giuridici che divengono un precedente ineludibile da cui non è possibile discostarsi in futuro se non con adeguata motivazione.

Vorrei sottolineare in particolare che la sentenza fa giustizia sui tentativi molto spesso verificatisi di giustificare comportamenti omissivi attraverso una assenza dallo studio professionale e una presunta non conoscenza di quanto accade nello studio stesso.

Colgo l’occasione per inviarvi anche gli estremi del sito della redazione di “Striscia la notizia” (http://www.striscialanotizia.mediaset.it/) che può permettervi di accedere alla visione delle recenti puntate in cui è stato evidenziato fra l’altro un evidente caso di abusivismo correlato al prestanomismo.

 

Il fatto denunciato risulta particolarmente grave perche dimostra in modo evidente la lesione della dignità della nostra professione attraverso il comportamento, che dovrà peraltro essere adeguatamente comprovato , di un iscritto che ha favorito il verificarsi dell’esercizio abusivo

Il secondo aspetto riguarda il diretto coinvolgimento di un odontotecnico (purtroppo non è una novità ) che oltretutto sembra svolgere funzioni apicali in una associazione sindacale della sua categoria.

Non ci possiamo esimere da qualche considerazione amara, soprattutto in riferimento alle tante denuncie che, anche attraverso i mass-media abbiamo inoltrato su queste problematiche, che hanno visto sempre risposte elusive da parte delle rappresentanze sindacali degli odontotecnici che contestavano sia l’entità della questione sia il coinvolgimento diretto degli odontotecnici in un fenomeno che dovrebbe vedere fortemente impegnate in un’opera di promozione della legalità anche le rappresentanze di questa categoria di tecnici.

 

Cordiali saluti

Il Presidente

Pietro Nuzzo

 

07.11.2012 Corte di Cassazione – Penale
(centro dentistico: direttore sanitario concorre nell’esercizio abusivo della professione)
Il fatto
Il direttore sanitario di un centro dentistico, è stato condannato in Appello per concorso in esercizio abusivo della professione per aver omesso di controllare l’attività dell’odontotecnico legate rappresentante della struttura sanitaria il  quale era intervenuto con cure odontoiatriche in favore di due pazienti.
Il diritto
Il giudice d’appello ha riconosciuto l’imputato corresponsabile nel reato contestato sul presupposto dell’impossibilità che l’odontotecnico avesse operato ad insaputa del medico.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta I’interpretazione, precisando che risponde a titolo di concorso del reato di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Dai fatti emersi a stata anche desunta una sorta di consenso dall’imputato all’abusiva attività del tecnico di fatto priva dei connotati di assoluta imprevedibilità ed improvvisa occasionalità.
Esito del giudizio
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Cassazione Penale — Sez. VI; Sent. n. 42174 del 29.11.2012
omissis
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 13.7.10 la Corte di Appello di Milano, su appello del Procuratore Generale della
Repubblica di Milano, riformava la sentenza emessa in data 22.9.2009 dal Tribunale di Pavia con la quale
X. X. era stato assolto dal delitto di cui agli artt. 110 c.o.- 348 c.p. per non aver commesso il fatto.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 40,43,81 co. 2 , 110 e 348 c.p. in relazione alla affermazione di penale responsabilità in forma concorsuale con l’autore materiale, l’odontotecnico Y. , del X. pur in assenza di coscienza e volontà del concorso da parte di quest’ultimo, assente al momento del fatto nello studio dentistico e solo da poco tempo direttore sanitario del centro.
– Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza e
volontà dell’imputato di cooperare nell’illecito, essendosi fondata la condanna su un dato presuntivo legato
al ruolo di direttore sanitario ricoperto dall’imputato e dall’omesso adempimento dell’obbligo di controllo sul
Y. consentendogli di compiere un’attività sanitaria a lui non consentita.
Motivi della decisione
1. II ricorso è infondato e, dunque, va rigettato.
2. La Corte territoriale ha ricostruito i fatti ed attribuito all’imputato la corresponsabilità nell’abusivo esercizio della professione materialmente posto in essere dall’odontotecnico, desumendolo dal complesso compendio probatorio considerato dal quale risultava che l’odontotecnico Y. , legale rappresentante del centro dentistico, aveva prestato cure odontoiatriche a due pazienti dello stesso X. , responsabile sanitario dello stesso centro. Donde la logica inverosimiglianza della ipotesi che l’odontotecnico avesse operato ad insaputa del medico curante.
3. Costituisce jus receptum l’orientamento secondo il quale risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato (Sez. 6, Sentenza n. 17893 del 09/04/2009 Rv. 243657 Imputato: Zuccarelli Sez. 6, Sentenza n. 13170 del 6.3.2012, Colleoni).
4. II primo motivo, volto a dedurre un difetto di sussunzione della fattispecie concreta, a inammissibile in quanto fondato sulla rivalutazione delle circostanze di fatto richiamate ( assenza al momento del fatto e recente nomina a direttore sanitario), avulse dal più ampio contesto considerato , adducendone una decisiva valenza ai fini liberatori.
5. Infondato è il secondo motivo che censura la astrattezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale alla quale imputa, in particolare, l’omessa esposizione delle ragioni per le quali é stato attribuito all’imputato il contributo causale alla condotta illecita posta in essere dall’odontotecnico. Alla stregua della ricostruzione appena sopra ricordata e dell’orientamento di legittimita, la giustificazione resa dalla Corte, – a parte I’inconferente e comunque non decisivo richiamo alla «posizione di garanzia» ricoperta dall’imputato – pienamente aderente al dato probatorio ed è del tutto priva di vizi logici e giuridici allorquando fonda la corresponsabilità del predetto imputato sui convergenti elementi di fatto sopra ricordati, dai quali valorizzandone il valore indiziario, desume il consenso prestato dall’imputato all’abusiva attività dell’odontotecnico nei confronti dei clienti, attività del tutto priva di connotati di assoluta imprevedibilità ed improvvisa occasionalità.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il  ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, 23.10.2012.