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Nuove regole per i prodotti di sbiancamento denti

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 e il Regolamento (UE) n. 344/2013 hanno introdotto, a partire dall’11 luglio 2013, alcune modifiche riguardanti i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e  6 % di perossido di idrogeno.

I due regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea.

A partire dall’11 luglio i prodotti cosmetici a base di perossido di idrogeno (1-1,02), devono essere conformi alle disposizioni dei due regolamenti, con particolare riferimento all’allegato III, numero d’ordine 12, del Regolamento (UE) N. 344/2013.

In particolare, a partire dall’11 luglio 2013:

1. i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, attualmente classificati come dispositivi medici e marcati CE ai sensi delta Direttiva 93/42/CEE, non possono più essere immessi sul mercato come tali ma solo come cosmetici in conformità ai due regolamenti.

2. i prodotti sbiancanti dentali con concentrazione > 0,1 % 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, classificati come dispositivi medici e marcati CE gia presenti sul mercato non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale.

Per approfondire consulta i Regolamenti:

• Regolamento (CE) N. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che sostituisce la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, e tutte le sue successive direttive di modifica per adeguamento degli allegati al progresso tecnico.

• Regolamento (UE) N. 344/2013 della Commissione del 4 aprile 2013, che modifica gli allegati II, III, V e VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009