Indicazioni utili da sapere per l'Esercizio della Professione

La Certificazione telematica di malattia

Indicazioni Operative sulla Trasmissione Telematica dei Certificati di Malattia

LA NORMATIVA

L’art. 55-septies del d.l. n. 165 del 30 marzo 2001, introdotto dall’art. 69 del d.l. n. 150 del 27 ottobre 2009, e successiva Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2010 n.1 affermano che: “…In tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che la rilascia, all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale secondo le stesse modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato (D.P.C.M. del 26 marzo 2008, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 5-bis, del d.l.30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Attuazione dell’art. 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.). Ricevuto il certificato L’INPS lo invia con le stesse modalità telematiche all’Amministrazione di appartenenza del lavoratore.

 

I SOGGETTI COINVOLTI

IL MEDICO

E’ tenuto ad effettuare la trasmissione telematica del certificato:

 il medico che per primo accerta lo stato di malattia ovvero tutti i sanitari dipendenti e in regime di convenzione con il SSN

Per trasmettere i certificati online il medico :

 deve regolarizzare la propria posizione attivando il PINCODE secondo le procedure comunicate sui siti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPS;

 deve compilare i modelli secondo i FAC SIMILE contenuti negli allegati A e B del decreto Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 che definisce le modalita’ per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS per il tramite del Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze;

 non può effettuare certificazione sulla base di referti medici rilasciati da altri colleghi da lui non direttamente constatati ne oggettivamente documentati (art.55 quinquies legge 254 del 31-10-2009);

 Rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore una copia di tali documenti in formato pdf;

 Provvede, comunque, a comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso.

 IL DATORE DI LAVORO

 può accedere al sistema INPS ottenendo apposite credenziali secondo modalità comunicate attraverso il sito istituzionale dell’Ente previdenziale;

 deve comunicare all’Istituto di Previdenza (INPS O INPDAP) che gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti, la propria casella di posta certificata per permettere all’Ente di previdenza l’invio delle certificazioni;

 deve segnalare all’ASL eventuali anomalie derivate dalla ricezione cartacea del certificato entro 48 ore dalla ricezione dello stesso

 IL LAVORATORE

L’invio telematico effettuato dal medico:

 si esplica a seguito di visita medica e mediante l’esibizione della propria tessera sanitaria e/o altro documento identificativo;

 soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia alla propria amministrazione entro due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia , sottraendolo dall’obbligo di invio della raccomandata;

 non esonera dall’obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali;

 permette di verificare le attestazioni di malattia accedendo al sistema ed inserendo codice fiscale e numero di protocollo ricevuto dal sanitario.

MODALITA’ DI VERIFICA E SANZIONI

 Organi competenti ad erogare le sanzioni sono le ASL;

 L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce illecito disciplinare che, se reiterato, comporta il licenziamento o per i medici convenzionati la decadenza della convenzione;

 I datori di lavoro che vengono a conoscenza della violazioni delle norme relative alla trasmissione telematica, salvo i casi di indisponibilità dei servizi erogati dal SAC (Sistema di Accoglienza Centrale), sono tenuti a segnalare tale anomalia all’ASL di riferimento del medico entro 48 ore dal ricevimento della certificazione cartacea, attraverso il canale della Posta Elettronica Certificata;

 Limitatamente alle giornate di ricovero o alla giornata di Pronto Soccorso, la certificazione ha valore anche in assenza di prognosi e, ad ogni modo, non è prevista una particolare specifica della stessa in quanto si presume che sia a carattere “ espressamente lavorativo” ,salvo i casi di verifica dell’Ente. (Messaggio INPS 7-11-2003 n. 968 e n.136 del 25-7-2003); 

Le ASL al fine di accertare episodi di reiterazione, può e deve acquisire elementi informativi anche dall’Ente di Previdenza che riceve la certificazione stessa;

 L’illecito è ravvisato in presenza di violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate, invio con ingiustificato ritardo);

 L’applicazione della sanzione, soprattutto nelle sue forme più gravi, ovvero il licenziamento o la decadenza dalla convenzione, si commina solo in caso di recidiva, ovvero in sede di nuova sanzione a soggetto già sanzionato.