Indicazioni utili da sapere per l'Esercizio della Professione

La Pubblicità Sanitaria e l’Ordine professionale

Visto l’articolo 2, comma 1, lett. b) del D.L. 223/04.07.2006 convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248 che testualmente sancisce: “… sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali … il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 175, così come modificata dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999 n. 42, dall’articolo 12 della legge 14 ottobre 1999 n. 362 e dal comma 8 dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
alla luce della Riforma Bersani, delle Linea Guida della FNOMCeO e degli articoli del Nuovo Codice Deontologico (n. 55, 56, 57),
ad oggi , l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, nonostante non sia più l’organo preposto al rilascio del NULLA AOSTA allo svolgimento di pubblicità informativa in materia sanitaria, continua, ad ogni modo, la propria attività di controllo, che la Legge stessa le ha affidato, al fine di verificare il rispetto dei “criteri di veridicità e di trasparenza del messaggio “; ed escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri”.
Questo vuol dire che chiunque voglia verificare che un sanitario abbia rispettato i principi legislativi in vigore , o il professionista stesso voglia far pervenire all’Ordine per presa visione, la documentazione che ha presentato al Comune competente per territorio dove l’attività stessa si svolge, l’Ordine professionale effettuerà una verifica sulla documentazione pervenuta, esprimendo così il proprio parere sul caso specifico.
La materia è, come si evince, talmente ricca di legislatura e regolamentazioni successive, che spesso possono fuorviare il professionista posto nella situazione di dover “informare”la propria attività sanitaria.
A tal fine, quindi, per comprendere come comportarsi,si può concludere che vale, come regola generale, l’osservazione della legge costitutiva del settore (175/92) che ne detta i principi base.
In questa sezione del sito è possibile leggerne il testo integrale ed attingere anche agli articoli delle leggi successive che hanno modificato l’attuazione della stessa e che, ad oggi, disciplinano la materia.
L’Ordine resta ad ogni modo, a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.