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MISURE DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA

 

DECRETO COMMISSARIALE N.51 DEL 27-09-2010 

Approvate le tabelle di esenzione contenute negli allegati n. 1, n. 2 e n. 3;

Si introducono ulteriori misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, oltre quelle vigenti:

a) la tabella contenuta nell’allegato n. 1 al presente provvedimento sostituisce gli elenchi delle categorie esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica di cui alla DGRC n. 2266 del 30.12.2006.

Conseguentemente a partire dall’entrata in vigore del presente decreto, tale tabella si applica per la rideterminazione dei soggetti esenti  dalle forme di compartecipazionpere viste dalla DGRC n.2266 del 30.12.2006;

b) con decorrenza dal 01.10.2010 e fino al 31.12.2011 per ogni ricetta del SSN contenente prescrizioni farmaceutiche spedita nelle farmacie convenzionate i pazienti non esenti dovranno corrispondere una quota fissa di € 2,00, in aggiunta alla compartecipazione di cui alla DGRC n.2266 del 30.12.2006.

Tale quota di € 2 è ridotta ad € 1,00 a ricetta per i soggetti di cui all’allegato n. 2.

I soggetti di cui all’allegato 3 sono totalmente esenti dalla corresponsione della quota fissa per ricetta prevista dal presente decreto. 

Sono, inoltre, esentate le prescrizioni contenenti ossigeno liquido e gassoso e farmaci del PHT.

I rappresentanti legali delle aziende sanitarie vigileranno sull’utilizzo dei codici di esenzione, effettuando controlli puntuali e sistematici, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dichiarati e all’eventuale utilizzo improprio delle esenzioni, relazionando all’AGC 19 Piano Sanitario Regionalee Rapporti con le AA.SS.LL., in sede di monitoraggio e verifica trimestrale dei conti.

Si dà mandato all’AGC 20 Assistenza Sanitaria di individuare, nell’ambito della normativa vigente, in collaborazione con l’amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza, le procedure da attivare frnalizzate alla verifica della veridicità delle attestazioni di esenzione in particolare per motivi reddituali.